L’INTERESSE DELLE MINORI PREVALE SULLA SCELTA DI ALLONTANAMENTO DEL GENITORE: COLLOCAMENTO CONFERITO AL PADRE

TRIBUNALE DI PALERMO, SEZ. I CIVILE – ordinanza 15 aprile 2026 (dep. 20 aprile 2026) conferma Ordinanza del 13 gennaio 2025 del procedimento ex art. 473 bis 15 cpc)

La decisione del Tribunale di Palermo assume particolare rilievo perché riconosce la centralità della figura paterna nella cura quotidiana delle figlie e recepisce le argomentazioni sostenute dall’Avv. Floriana Blandi dello studio legale Blandi & Partners, volte a dimostrare come il nuovo assetto familiare rendesse necessario individuare nel genitore rimasto nel luogo dove le minori sono nate e cresciute, il principale punto di riferimento delle minori anche al fine di preservare la stabilità e la quotidianità delle figlie.

Nel caso di specie, il Tribunale, dopo avere negato alla madre il trasferimento anche delle minori presso la sua nuova residenza – invocato ai sensi dell’art. 337-ter e ss. c.c.   –   ha ritenuto nel merito di confermare la decisione cautelare per salvaguardare l’interesse delle minori a rimanere nel comune isolano dove frequentano la scuola ed hanno le proprie relazioni sociali.

L’aspetto peculiare della pronuncia consiste nell’approccio “conservativo e proporzionato” adottato dal giudicante. A fronte di una richiesta di modifica, il Tribunale opera una netta distinzione tra l’impianto generale del collocamento e della frequentazione ordinaria – per il quale esclude la sussistenza di presupposti di revisione – e il regime speciale del periodo estivo, ritenuto l’unico segmento temporale suscettibile di correzione.

Tale tecnica risponde a un fondamentale canone di prudenza e di continuità educativa: la modifica dei provvedimenti relativi ai minori non deve tradursi in una costante destabilizzazione delle loro abitudini di vita, a meno che ciò non sia strettamente imposto da un pregiudizio concreto. L’adattamento deve pertanto essere “elastico” e volto unicamente a rimuovere quegli ostacoli che impediscono il corretto funzionamento delle relazioni familiari, facendo sempre salvo il diritto del minore di «mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori».

L’ordinanza in commento valuta  l’interesse del minore in rapporto alle circostanze concrete del caso quali l’età dei minori, gli impegni scolastici, la distanza tra le case dei genitori e le capacità di accudimento e sulla base della grande distanza geografica e delle variabili meteorologiche e di collegamento tipiche del periodo invernale, quali condizioni che rendevano particolarmente  difficoltoso l’esercizio del diritto di visita materno,  ha introdotto un correttivo di natura compensativa in favore della madre. L’ampliamento dei tempi di permanenza estiva delle minori presso la madre (elevati a tre settimane consecutive al mese) risponde – secondo il Giudice – all’esigenza di consentire il recupero e il consolidamento di quella continuità affettiva e relazionale delle figlie con la madre che la stagione invernale, invece, inevitabilmente comprime.

In quest’ottica, la bigenitorialità cessa di essere un concetto e si traduce in un fatto concreto tanto da convincere il Giudice ad ammettere implicitamente che la distanza geografica non deve penalizzare il legame legittimo tra il minore e il genitore non collocatario, e ricorrere alla flessibilità del calendario estivo come strumento di riequilibrio complessivo dei tempi relazionali su base annua.

Parimenti significativa è la rimodulazione degli oneri di trasferimento. Imporre i viaggi interamente a carico di un solo genitore, come previsto nel precedente assetto, rischia di rendere il diritto di visita eccessivamente oneroso e, di fatto, scarsamente esercitabile. La previsione per cui la madre provvede al prelievo delle minori e il padre al loro rientro presso la propria residenza ripristina una parità di sforzo logistico ed economico coerente con il principio di pari responsabilità dei genitori nella cura della prole.

Un profilo di spiccato interesse scientifico è costituito, inoltre, dalla articolata rete di supporto e monitoraggio che il Tribunale delinea a corredo della riforma dei tempi di visita, ai sensi dell’art. 473-bis.46, comma 2, c.p.c. e per scongiurare  che la distanza geografica si traduca in una frammentazione degli interventi di sostegno psicologico e sociale. L’obiettivo ultimo è favorire l’evoluzione dei genitori da una dimensione di mera contrapposizione a una di cooperazione, intesa come precondizione indispensabile per la «concreta attuazione della bigenitorialità».